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INCARICHI DI TRADUZIONE
il traduttore.com non rappresenta un’agenzia di traduzione.
Ciascun traduttore riceve un incarico individuale ed esegue la traduzione direttamente per conto del committente.
Al termine del lavoro emette regolare nota per il pagamento delle proprie competenze.
Le tariffe indicate sono da intendersi al netto di IVA e al lordo di ritenuta d’acconto.
Condizioni generali di incarico per i traduttori
- L'unità di base per il calcolo delle tariffe è la cartella. Per cartella s'intende normalmente una pagina dattiloscritta di 25
righe e 55 battute per riga. Per traduzioni su carta legale o resa tale la cartella è di 25 righe e 50 battute per riga. Le tariffe si
intendono al netto di IVA e al lordo di Ritenuta d'Acconto; la fatturazione minima è comunque pari a una cartella.
- la traduzione deve essere commissionata con lettera di incarico o equivalente da cui risultino la somma dovuta nonché i termini di
consegna e pagamento.
- il traduttore deve poter prendere visione anticipatamente del testo da tradurre. L'originale deve essere consegnato al traduttore in forma
leggibile e completa d'eventuali tabelle, figure e grafici, eventualmente presenti nel testo. Va, inoltre, fornita fornita l'eventuale
documentazione disponibile sull'argomento.
- la consegna e il ritiro sono a cura e spese del committente.
- i termini di consegna sono vincolanti solo se espressamente previsti e riguardano esclusivamente il materiale consegnato all'atto
dell'accettazione dell'incarico.
- il traduttore è responsabile della segretezza dei documenti del committente e della loro salvaguardia finché sono in suo
possesso. Su richiesta del committente e a spese di quest'ultimo, il traduttore può provvedere ad assicurare i documenti durante il
trasferimento.
- a norma della Direttiva 2000/35/CE, il pagamento del compenso pattuito avviene a ricevimento fattura o equivalente e comunque non oltre i 30
gg. dalla consegna, scaduto tale termine si applica la mora prevista dall'art.3.1 della direttiva.
- nella fattura deve figurare la rivalsa del 4% a carico del committente, prevista per il contributo previdenziale ex. L.662/96 art.1 c.212.
- per lavori di entità consistente, viene riconosciuta al traduttore la corresponsione di un acconto sul compenso pattuito.
- se impossibilitato ad eseguire il lavoro per cause di forza maggiore sopravvenute e documentate, il traduttore può rinunciare
all'incarico senza essere tenuto ad alcun risarcimento.
- per incarichi conferiti e successivamente revocati è dovuta al traduttore una penale di cancellazione pari al 10% del compenso totale
pattuito. La traduzione già eseguita è posta a disposizione del committente e deve essere interamente pagata.
- eventuali reclami devono essere presentati entro e non oltre i 30 gg. dalla data di consegna.
Condizioni generali di incarico per i traduttori per l'editoria
- La traduzione di un testo per l'editoria deve essere commissionata con apposito contratto.
- La traduzione di qualsiasi testo destinato alla pubblicazione, a stampa o multimediale, è protetta dalla Legge sul Diritto d'Autore n.
633/41 e successive integrazioni. Il traduttore gode pertanto del Diritto d'Autore sulla propria opera.
- L'unità di base per il calcolo delle tariffe è la cartella. Per cartella da editoria si intende una pagina dattiloscritta di 30
righe e 60 battute per riga.
- I compensi sono esenti da IVA e soggetti a Ritenuta d'Acconto calcolata sul 75% del totale dovuto, ai sensi del DPR 633/72.
- Il testo tradotto deve essere pubblicato nella sua integrità, qualsiasi modifica deve essere approvata dal traduttore.
- Una volta approvato dall'editore, il testo deve essere pubblicato entro due anni; in caso contrario, la proprietà della traduzione torna
al traduttore che ne disporrà pienamente.
- Il traduttore si impegna a dare una versione equivalente, per contenuto e stile, del testo originale, ad eseguire personalmente la traduzione e
a rispettare i termini di consegna fissati sul contratto.
- Per quanto non specificato, si rimanda ai punti 7 e segg. delle condizioni generali, per qualsiasi altro servizio accessorio (urgenza,
revisione, ecc.) si rimanda al relativo paragrafo.
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